Proviamo a chiarire perché un’azienda, anche se di piccole dimensioni ed a prescindere se organizzata sotto forma societaria o individuale, è opportuno che implementi un sistema di controllo di gestione. Ci faremo aiutare dal dott. Saverio Stellino, AU di SVS.Impresa srls, nell’esaminare e tentare di dare degli spunti in virtù della “rivoluzione”, possiamo così definirla, anche se con dei minimi aggiustamenti in corso, col Codice della Crisi d’impresa, che a sua volta ha portato alla modifica degli art. 2086 e 2477 del codice civile.
Qual è il vero obiettivo del legislatore nell’aver concepito un riforma che attenzione i momenti di pre crisi?
L’obiettivo è quello di far emergere tempestivamente le situazioni in cui l’impresa non produce valore, ma distrugge ricchezza, tutelando il diritto di credito degli enti finanziari, dei fornitori, dei lavoratori dipendenti, ecc..
Cosa prevede l’art. 20186 del c.c. ed a chi si rivolge?
Si rivolge innanzitutto all’imprenditore collettivo che ha il dovere di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine di consentire la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale; se necessario, l’imprenditore dovrà attivarsi tempestivamente per il superamento della crisi stessa ed il recupero della continuità aziendale.” Non è esonerato neanche l’imprenditore individuale che deve “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
In che modo l’imprenditore può intercettare la fase di pre crisi e in un certo modo lo stato di crisi?
La crisi rappresenta quello stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore. Si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e l’insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che non si è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Quindi è opportuno che l’imprenditore sia collaborato da un staff che lo aiuti negli assetti organizzativi e «intercettino» lo stato di pre crisi o la crisi.
Quindi tutto abbastanza semplice, basta che si verifichi lo stato di insufficienza finanziaria per aver individuato lo stato di crisi?
Non è proprio così. Non basta aver individuato lo stato di crisi “per il ritiro del premio”. La norma sollecita gli imprenditori a dotarsi di strutture adeguate a migliorare l’organizzazione aziendale nella sua complessità, con maggiori restrizioni procedurali ed adeguate comunicazioni all’accensione di determinati “alert”. Alcune aziende, a prescindere dagli organi di Staff dell’imprenditore, hanno l’obbligo di nominare un Revisore o un Organo di Controllo che loro volta si assumono delle responsabilità e procedono con adeguate verifiche periodiche ed eventuali comunicazioni agli enti preposti. Per tutte quelle aziende esonerate da tale obbligo di nomina, la totale responsabilità comprese le eventuali comunicazioni sono in capo all’imprenditore.
Quali strumenti suggerire agli imprenditori?
Sia alle aziende che ricadono nell’obbligo di nomina sia alle aziende che non hanno detto obbligo, è opportuno che si dotino di strumenti per un adeguato controllo di gestione che sia in grado innanzitutto di pianificare, programmare, attuare, controllare e confrontare i risultati, tenendo sicuramente in considerazione i dati storici, ma quest’ultimi non siano il punto di arrivo. Sicuramente la capacità di programmazione strategica, con strumenti di budget di breve, medio e lungo periodo ed un tempistica adeguato nella reportistica e nella lettura dei dati, aiuta l’imprenditore a scongiurare qualsiasi stato di inadempienza e quindi di crisi.